“La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo ” ( Art. 253 CO)
Il locatore può pretendere, per i locali d’abitazione, una cauzione a garanzia dei crediti derivanti dal contratto di locazione purchè non superi l’equivalente di tre pigioni mensili. ( art. 257 e CO)
Tali somme devono essere depositate presso un istituto di credito su di un conto intestato a locatore ed inquilino a tutela di entrambi.
Alla fine della locazione in caso di inadempienza nel pagamento dei canoni, o in caso di danno il locatore potrà rivalersi su questa somma per limitare o escludere una perdita.
Ma quali sono i presupposti per poter ottenere il rimborso cauzionale?
In difetto di accordo tra locatore e conduttore gli istituti richiedono l’esibizione di un precetto esecutivo privo di opposizione o una sentenza cresciuta in giudicato che stabilisca una condanna pecuniaria contro il locatario.
LA Difesa C. SA puo’ aiutarvi in questa situazione:
- ANALISI gratuita della vostra documentazione;
- VERIFICA dei presupposti giuridici per procedere;
- RELAZIONE per vostro conto con l’istituto che ha rilasciato il certificato di garanzia seguendo tutte le procedure necessarie per precostituirsi , se necessario, tutti i documenti o atti necessaria all’ottenimento dello svincolo della cauzione.